Legge 113/1954
Art. 121 — La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta U…
Art. 121. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Agli ufficiali, che con l'entrata in vigore della presente legge acquistano diritto alle indennita' di cui agli articoli 67 e 68, le indennita' stesse sono corrisposte con effetto dal 1 gennaio 1953. Le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1952.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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