Legge 113/1954
Art. 110 — Agli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausili…
Art. 110. Agli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per eta' o in applicazione della legge di avanzamento ovvero per compiuto periodo di permanenza nel congedo speciale, competono, dalla data suddetta, le indennita' di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennita' previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'art. 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, e successive modificazioni, dall'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, e successive modificazioni, e dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni. Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennita' di cui all'art. 67. A detti ufficiali non e' corrisposta l'indennita' prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Restano ferme per gli ufficiali di cui al presente articolo le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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