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Legge 113/1954

Art. 11 — L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni dei grado subisce nei ruolo una detrazione di a…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/11parte di Legge 113/1954
Art. 11. L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni dei grado subisce nei ruolo una detrazione di anzianita', commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1 gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

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