Legge 113/1954
Art. 11 — L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni dei grado subisce nei ruolo una detrazione di a…
Art. 11. L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni dei grado subisce nei ruolo una detrazione di anzianita', commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1 gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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