Legge 298/1953
Art. 8 — E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, aven…
Art. 8. E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel territorio della Sardegna. L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 298/1953 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.