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Legge 298/1953

Art. 37 — A partire dal 1 gennaio 1956, con provvedimento del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interminister…

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/37parte di Legge 298/1953
Art. 37. A partire dal 1 gennaio 1956, con provvedimento del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, saranno annualmente versati nei fondi speciali istituiti presso l'I.S.V.E.I.M.E.R. e l'I.R.F.I.S., le somme che si renderanno disponibili dai fondi di garanzia rispettivamente costituiti presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a termini dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419. A partire dalla stessa data, la parte che si rendera' disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, sara' annualmente versata all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, per essere utilizzata in operazioni di impiego in aggiunta al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

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