Legge 298/1953
Art. 32 — La fusione ha effetto dalla data in cui verranno costituiti gli organi amministrativi e sindacali del nuovo e…
Art. 32. La fusione ha effetto dalla data in cui verranno costituiti gli organi amministrativi e sindacali del nuovo ente, secondo lo statuto da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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