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Legge 298/1953

Art. 24 — All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti non p…

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/24parte di Legge 298/1953
Art. 24. All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti non possono far parte dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo altre persone di pendenti dagli enti medesimi. Ai dipendenti dello Stato, della Regione siciliana e della Regione autonoma della Sardegna, possono essere affidate le funzioni di sindaco.

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