Legge 298/1953
Art. 21 — La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare agli Istituti di cui al presente capo somme provenienti…
Art. 21. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare agli Istituti di cui al presente capo somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinche' siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalita' dei prestiti stessi. La Cassa e' ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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