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Legge 298/1953

Art. 15 — A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al pres…

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/15parte di Legge 298/1953
Art. 15. A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al presente capo possono convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1073, e successive modificazioni.

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