Legge 2386/1952
Art. 16 — Per la nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi fa parte della…
Art. 16. Per la nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi fa parte della Commissione di avanzamento, di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 1ª agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, anche l'Ispettore generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di porto piu' elevato in grado o piu' anziano fra quelli destinati all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, non impedito dall'intervenire, purche' di grado non inferiore a colonnello. Per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, la Commissione di avanzamento e' composta come quella prevista per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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