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Legge 949/1952

Art. 77 — Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per tutti i periodi di paga scaduti in ciascun mese de…

ELI /it/legge/1952/07/25/949/art/77parte di Legge 949/1952
Art. 77. Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per tutti i periodi di paga scaduti in ciascun mese deve essere versato entro i primi dieci giorni del mese successivo in un conto corrente postale intestato alla Tesoreria della provincia nella cui circoscrizione le retribuzioni sono state corrisposte. Per il calcolo delle ore eccedenti le trentadue settimanali, si ha riguardo all'orario medio settimanale delle settimane comprese nei periodi di paga scaduti nel mese precedente; per i lavoratori assunti o licenziati nel corso del mese, l'orario medio settimanale e' determinato sulla base dell'effettiva occupazione nel periodo di paga.

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