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Legge 949/1952

Art. 75 — E' istituito, per il periodo dal 1 marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro la diso…

ELI /it/legge/1952/07/25/949/art/75parte di Legge 949/1952
Art. 75. E' istituito, per il periodo dal 1 marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro la disoccupazione a carico degli esercenti una attivita' produttiva di reddito classificabile in categoria B e in categoria C-1 ai fini della imposta di ricchezza mobile. Tale contributo non si applica agli esercenti affittanze agrarie e attivita' professionali e artistiche, nonche' alle aziende artigiane determinate con la procedura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni sugli assegni familiari ai dipendenti delle aziende.

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