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Legge 949/1952

Art. 73 — Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilita', sottoposte a…

ELI /it/legge/1952/07/25/949/art/73parte di Legge 949/1952
Art. 73. Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilita', sottoposte alla Vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del Secondo comma dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 5 miliardi, da iscriversi, per 2 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52, e per 3 miliardi nel corrispondente stato di previsione per l'esercizio finanziario 1952-53.

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