Legge 949/1952
Art. 66 — Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dai benefici, entro…
Art. 66. Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dai benefici, entro quattro mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in effettivo esercizio entro il 30 giugno 1954 Ove l'inizio della costruzione non avvenga entro il termine sopra indicato, il Ministro per la marina mercantile ha facolta' di prorogare il termine stesso qualora sia provato dagli interessati con elementi e documenti certi che il ritardo non e' ad essi imputabile. Nel caso che la proroga sia concessa, di ugual periodo di tempo e' prorogato il termine per l'entrata in esercizio della nave.
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