Open·Parlamento
HomeNormeLegge 949/1952Art. 57
Legge 949/1952

Art. 57 — Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in bas…

ELI /it/legge/1952/07/25/949/art/57parte di Legge 949/1952
Art. 57. Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all'art. 56, sara' corrisposto per intero per le prime 12.000 tonnellate di stazza lorda. Il contributo stesso sara' ridotto dell'1 per cento per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel precedente comma.

↑ Tutti gli articoli di Legge 949/1952 · fonte Normattiva ↗

← Art. 56 Art. 58 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.