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Legge 949/1952

Art. 48 — Il Collegio dei sindaci e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Pres…

ELI /it/legge/1952/07/25/949/art/48parte di Legge 949/1952
Art. 48. Il Collegio dei sindaci e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati: uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente; due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali; uno dal Ministro per il tesoro; uno dal Ministro per l'industria e commercio. I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro, I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice civile.

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