Legge 949/1952
Art. 45 — Il Consiglio di amministrazione e' composto di cinque membri, che durano in carica tre anni
Art. 45. Il Consiglio di amministrazione e' composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, e' designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma. Ad essi si applicano le incompatibilita', stabilite per i membri del Consiglio generale dall'art. 43.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 45.
↑ Tutti gli articoli di Legge 949/1952 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.