Legge 949/1952
Art. 38 — La Cassa, per lo svolgimento delle sue attivita', potra' avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che …
Art. 38. La Cassa, per lo svolgimento delle sue attivita', potra' avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente. La Cassa potra' altresi' essere autorizzata dal predetto Comitato alla emissione di obbligazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 38.
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