Legge 949/1952
Art. 30 — Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e form…
Art. 30. Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile, previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 6. Gli atti di costituzione degli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alla citata legge 22 giugno 1950, n. 445, sono registrati a tassa fissa e gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 30.
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