Legge 949/1952
Art. 21 — L'Istituto, per lo svolgimento della sua attivita', potra' valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che…
Art. 21. L'Istituto, per lo svolgimento della sua attivita', potra' valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di, cui al precedente comma.
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