Legge 989/1952
Art. 7 — L'art
Art. 7. L'art. 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 5.- "I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica SOno tratti dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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