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Legge 989/1952

Art. 5 — Alle prove scritte di esame di cui all'art

ELI /it/legge/1952/07/05/989/art/5parte di Legge 989/1952
Art. 5. Alle prove scritte di esame di cui all'art. 3 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualita' militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato, un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi. La graduatoria degli idonei e' formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

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