Open·Parlamento
HomeNormeLegge 989/1952Art. 20
Legge 989/1952

Art. 20 — Il limite di eta' di cui all'art

ELI /it/legge/1952/07/05/989/art/20parte di Legge 989/1952
Art. 20. Il limite di eta' di cui all'art. 2 e' elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 989/1952 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.