Legge 989/1952
Art. 20 — Il limite di eta' di cui all'art
Art. 20. Il limite di eta' di cui all'art. 2 e' elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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