Legge 366/1941
Art. 9 — I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani competono ai com…
Art. 9. I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani competono ai comuni, i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa, ai sensi del testo unico approvato con R. decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, o direttamente o mediante concessione. Su proposta del Podesta' il Prefetto puo', con suo decreto, riconoscere, per ogni comune, zone con popolazione non agglomerata, nelle quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani puo' essere accordato, ai singoli privati con speciale autorizzazione del Podesta' e sotto l'adempimento delle condizioni indispensabili perche' la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi si svolgano in armonia ai principi stabiliti dalla presente legge.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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