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Legge 366/1941

Art. 46 — I contravventori alle disposizioni stabilite dagli articoli 9, 14, 16, 20 e 21 della presente legge, sono pun…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/46parte di Legge 366/1941
Art. 46. I contravventori alle disposizioni stabilite dagli articoli 9, 14, 16, 20 e 21 della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 5.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. I contravventori alle norme che potranno essere emanate dal Governo del Re, ai termini dell'art. 2, ed alle restanti disposizioni della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 2.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

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