Legge 366/1941
Art. 42 — Entro il 31 dicembre 1942-XXI, i contratti stipulati dai comuni per i servizi previsti dalla presente legge, …
Art. 42. Entro il 31 dicembre 1942-XXI, i contratti stipulati dai comuni per i servizi previsti dalla presente legge, che non rispondano ai principi ivi stabiliti secondo le direttive del Ministro per l'interno, devono essere riveduti ed opportunamente modificati. Le relative deliberazioni, qualora si tratti dei comuni indicati nell'art. 11, sono sottoposte alla speciale approvazione prevista in detto articolo. Quando non si raggiunga l'accordo tra le parti contraenti, il Podesta' avra' facolta' di procedere alla disdetta dei contratti. Tale disdetta sara' notificata ai titolari dell'appalto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. E' in ogni caso riservata la facolta' ai Prefetti di procedere d'ufficio alla disdetta dei contratti predetti, quando essi non rispondano ai requisiti di cui al 1° comma del presente articolo. Tale facolta', per quanto riguarda gli appalti dei servizi concessi dal Governatorato di Roma, e' attribuita al Ministro per l'interno.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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