Legge 368/1940
Art. 51 — Gli organici dei ruoli degli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano, di cui agli articoli 9, 10…
Art. 51. Gli organici dei ruoli degli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano, di cui agli articoli 9, 10, 12 e 15, saranno raggiunti gradualmente, entro l'anno 1959, come stabilito nella tabella n. 1 allegata alla presente legge. In detti ruoli saranno trasferiti gradualmente, nella misura stabilita dal comma seguente, gli attuali subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali di cui alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quale risulta successivamente sostituito dall'art. 1 sub 3 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93 e dall'articolo 3, nn. 2 e 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596. Il numero dei subalterni di cui al comma precedente, da trasferire gradualmente in detti ruoli, non deve essere superiore ad un terzo dei reclutamenti annuali occorrenti per raggiungere gli organici di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, diminuendo i reclutamenti medesimi del corrispondente numero di ufficiali trasferiti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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