Legge 368/1940
Art. 47 — Il Ministro per la guerra e' autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori …
Art. 47. Il Ministro per la guerra e' autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori organico e delle categorie in congedo; detti ufficiali dovranno essere ricollocati in congedo, non oltre il 30 giugno 1940-XVIII. E' in facolta' del Ministro per la guerra di ricollocare in congedo in qualsiasi momento l'ufficiale richiamato in servizio ai sensi del presente articolo. Sono sanzionati i richiami di ufficiali delle categorie fuori organico e in congedo effettuati per le cennate eccezionali esigenze dal 1° febbraio 1939-XVII al 31 dicembre 1939, anno XVIII.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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