Legge 368/1940
Art. 40 — Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dalla presente legge compren…
Art. 40. Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dalla presente legge comprendono tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti dell'amministrazione della guerra (centrali o periferici) nonche' quelli assegnati alla parte coloniale del Regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra. Non sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra dell'arma stessa riassunti in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nella legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. Qualora il numero degli ufficiali comandati presso le altre amministrazioni subisca - entro l'anno solare - notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge: in caso di diminuzione, il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere - in un adeguato periodo di tempo - alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risultera', a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri; in caso di aumento, il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze e' autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo o del servizio interessato, ferme restando il criterio di cui al comma precedente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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