Legge 368/1940
Art. 21 — Il servizio chimico comprende: 1°) un reggimento chimico; 2°) un deposito territoriale; 3°) centri sperimenta…
Art. 21. Il servizio chimico comprende: 1°) un reggimento chimico; 2°) un deposito territoriale; 3°) centri sperimentali staccati, il cui numero e la cui specie sono stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze. Al servizio chimico sono assegnati un generale di divisione o di brigata direttore, compreso negli organici di cui all'art. 5, ed ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi, corpi e servizi compresi nelle rispettive tabelle organiche.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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