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Legge 368/1940

Art. 2 — Il Regio esercito e' costituito dal seguente personale militare: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) truppa

ELI /it/legge/1940/05/09/368/art/2parte di Legge 368/1940
Art. 2. Il Regio esercito e' costituito dal seguente personale militare: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) truppa. A) UFFICIALI. La gerarchia nei gradi di ufficiale e' la seguente: Primo Maresciallo dell'Impero. Ufficiali generali: Maresciallo d'Italia; Generale d'armata; Generale di corpo d'armata; Generale di divisione; tenente generale; Generale di brigata; maggiore generale. Il grado di Maresciallo d'Italia e' conferito soltanto per azioni compiute in guerra. Il grado di generale d'armata e' conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra. In pace possono essere designati per il comando di una armata in guerra generali di corpo d'armata in servizio permanente. Ufficiali superiori: Colonnello; Tenente colonnello; Maggiore. Ufficiali inferiori: Capitano; Ufficiali subalterni: Tenente; Sottotenente; maestro direttore di banda; maestro di scherma. B) SOTTUFFICIALI. La gerarchia nei gradi di sottufficiale e' la seguente: Aiutante di battaglia; Maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario); Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali; Sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali. Il grado di aiutante di battaglia e' conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra. C) TRUPPA. La gerarchia nei gradi di truppa e' la seguente: Caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali; Caporale, carabiniere; Appuntato; Soldato, allievo carabiniere.

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