Legge 368/1940
Art. 18 — Gli ufficiali generali assegnati ai comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata sono compresi negli o…
Art. 18. Gli ufficiali generali assegnati ai comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata sono compresi negli organici di cui all'art. 5. Gli ufficiali superiori ed inferiori assegnati alla guardia alla frontiera sono compresi negli organici degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi. La ripartizione del personale fra i vari enti della guardia alla frontiera e' stabilita dal Ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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