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Legge 368/1940

Art. 11 — L'arma di artiglieria comprende: 1°) un ispettorato dell'arma di artiglieria; 2°) ventuno comandi di artiglie…

ELI /it/legge/1940/05/09/368/art/11parte di Legge 368/1940
Art. 11. L'arma di artiglieria comprende: 1°) un ispettorato dell'arma di artiglieria; 2°) ventuno comandi di artiglieria di corpo d'armata; 3°) cinquantaquattro reggimenti di artiglieria per divisione di fanteria; 4°) due reggimenti di artiglieria per divisione motorizzata; 5°) tre reggimenti di artiglieria per divisione corazzata; 6°) cinque reggimenti di artiglieria alpina; 7°) tre reggimenti di artiglieria per divisione celere; 8°) nove reggimenti di artiglieria della guardia alla frontiera; 9°) diciotto reggimenti di artiglieria di corpo d'armata; 10°) cinque reggimenti di artiglieria di armata; 11°) cinque reggimenti di artiglieria contraerei; 12°) un gruppo autonomo di artiglieria della guardia alla frontiera; 13°) un reparto palafrenieri; 14°) diciotto direzioni di artiglieria con sezioni; il numero delle sezioni e' stabilito per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze in relazione alle esigenze del servizio; 15°) stabilimenti di artiglieria, il cui numero e la cui specie sono stabiliti, per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio. Ciascun reggimento e' costituito da un comando e da un numero vario di gruppi; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale. Il servizio tecnico delle armi e delle munizioni comprende: - una direzione superiore del servizio tecnico delle armi e delle munizioni; - un istituto superiore del servizio tecnico delle armi e delle munizioni con officina sperimentale e sezioni chimiche e tecnologiche, gia' compreso tra gli istituti militari contemplati nell'articolo 7; - un ufficio tavole di tiro; - centri esperienze, il cui numero e la cui specie sono stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

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