Legge 1154/1939
Art. 63 — Entrata in vigore della presente legge
Art. 63. Entrata in vigore della presente legge. La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto retroattivo, limitatamente alle requisizioni di navi o di galleggianti disposte in base alla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, a decorrere dal 29 marzo 1939-XVII. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - BENNI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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