Legge 1154/1939
Art. 61 — Requisizione in tempo di guerra
Art. 61. Requisizione in tempo di guerra. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche dopo che sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, approvata con decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415. Le disposizioni stesse e tutte le altre concernenti la requizione di navi o di galleggianti, possono essere, tuttavia, durante l'applicazione della legge di guerra, integrate o modificate con decreto Reale, emanato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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