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Legge 1154/1939

Art. 61 — Requisizione in tempo di guerra

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/61parte di Legge 1154/1939
Art. 61. Requisizione in tempo di guerra. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche dopo che sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, approvata con decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415. Le disposizioni stesse e tutte le altre concernenti la requizione di navi o di galleggianti, possono essere, tuttavia, durante l'applicazione della legge di guerra, integrate o modificate con decreto Reale, emanato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

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