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Legge 1154/1939

Art. 59 — Punizioni disciplinari

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/59parte di Legge 1154/1939
Art. 59. Punizioni disciplinari. Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, indicati nel capo III, sono punite con le punizioni disciplinari previste dal titolo IV, parte 2ª del Codice per la marina mercantile. L'esercizio del potere disciplinare di cui al precedente comma e' affidato alle persone indicate nell'art. 451 del Codice per la marina mercantile. I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal Regio commissario presentati al capitano della nave o galleggiante che deve trascriverli nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati. Pero' il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facolta' conferitagli dall'art. 23, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate.

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