Legge 1154/1939
Art. 57 — Tempo di guerra o di mobilitazione
Art. 57. Tempo di guerra o di mobilitazione. Quando i fatti preveduti dagli articoli da 49 a 55 sono commessi dopo che e' stata ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero durante la mobilitazione generale o parziale, le pene stabilite dagli articoli stessi sono aumentate da un sesto a un Terzo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1154/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.