Legge 1154/1939
Art. 55 — Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal Regio commissario o dal comandante militare
Art. 55. Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal Regio commissario o dal comandante militare. Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal Regio commissario o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli 20, 21 e 22 della presente legge, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 2000.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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