Legge 1154/1939
Art. 53 — Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti
Art. 53. Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, e' punito secondo le disposizioni dell'art. 334 del codice penale. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica, la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 3000.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1154/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.