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Legge 1154/1939

Art. 51 — Alterazione di nave o galleggiante requisiti

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/51parte di Legge 1154/1939
Art. 51. Alterazione di nave o galleggiante requisiti. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a, un anno o con l'ammenda fino a L. 5000. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

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