Legge 1154/1939
Art. 45 — Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni
Art. 45. Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni. Durante la requisizione per uso temporaneo, il comandante militare o il Regio commissario e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice: a) processi verbali di consegna e di riconsegna, di sospensione e di ripresa della requisizione; b) processi verbali relativi alla presa in carico o alla, cessione di combustibili, lubrificanti, acqua; c) processi verbali relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione; d) processi verbali attestanti le necessita' della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali; e) processi verbali concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante; f) processi verbali di controllo di inventari; g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unita' requisita.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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