Legge 1154/1939
Art. 28 — Competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato
Art. 28. Competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato. Al personale delle amministrazioni dello Stato, di cui ai precedenti articoli 21, 22, 23, 26 e 27, imbarcato sulle unita requisite, sono dovute le competenze stabilite dalle disposizioni vigenti in materia. Qualora tali competenze non fossero previste, esse dovranno essere fissate dalla amministrazione interessata in accordo col Ministero delle finanze.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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