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Legge 1154/1939

Art. 18 — Contributo di previdenza

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/18parte di Legge 1154/1939
Art. 18. Contributo di previdenza. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite e' sempre considerato utile a tutti gli effetti dei gradi e della cassa nazionale fascista per la previdenza marinara. Nulla e' innovato circa la corresponsione delle quote di contributo alla cassa predetta.

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