Legge 1154/1939
Art. 14 — Riconsegna dell'unita' requisita
Art. 14. Riconsegna dell'unita' requisita. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione e' disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione e comunicata dall'autorita', all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito deve essere restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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