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Legge 1154/1939

Art. 12 — Consegna dell'unita' requisita

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/12parte di Legge 1154/1939
Art. 12. Consegna dell'unita' requisita. Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, devono mettere a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna, l'amministrazione puo' richiedere all'armatore o proprietario della nave ,o del galleggiante il risarcimento dei danni, salve le eventuali sanzioni penali. Le navi o i galleggianti requisiti devono essere consegnati all'amministrazione nelle condizioni di navigabilita' ed assetto previste dalle leggi e dalle notane che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente ed internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni. Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e colle relative sistemazioni. Nel caso che la nave o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario deve, nel termine stabilito dall'amministrazione, provvedere ad eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'art. 35.

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