Open·Parlamento
HomeNormeLegge 340/1939Art. 97
Legge 340/1939

Art. 97 — Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle ste…

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/97parte di Legge 340/1939
Art. 97. Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse. Chiunque con frodi o con raggiri si renda responsabile di omissioni o di indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva aeronautica dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse, di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva aeronautica, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire millecinquecento, salvo, se vi e' luogo, le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 340/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 96 Art. 98 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.