Legge 340/1939
Art. 97 — Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle ste…
Art. 97. Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse. Chiunque con frodi o con raggiri si renda responsabile di omissioni o di indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva aeronautica dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse, di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva aeronautica, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire millecinquecento, salvo, se vi e' luogo, le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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