Legge 340/1939
Art. 95 — Pene per i mancanti ai richiami per istruzione
Art. 95. Pene per i mancanti ai richiami per istruzione. Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentino prima dello spirare dell'8° giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare. Quelli presentatisi in ritardo, entro l'8° giorno sono soggetti a punizioni disciplinari.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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