Legge 340/1939
Art. 88 — Revoca della dichiarazione di renitenza
Art. 88. Revoca della dichiarazione di renitenza. E' in facolta' del Consiglio di leva o della Commissione mobile, oppure del Comando di centro reclutamento e mobilitazione, di annullare in via amministrativa, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, le dichiarazioni di renitenza. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dal Comando del centro di reclutamento e di mobilitazione all'Autorita' giudiziaria.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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