Legge 340/1939
Art. 85 — Le disposizioni di cui agli articoli 18, 49, 62, 63, 64, 78 e 83 della presente legge, saranno applicate in m…
Art. 85. Le disposizioni di cui agli articoli 18, 49, 62, 63, 64, 78 e 83 della presente legge, saranno applicate in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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