Legge 340/1939
Art. 61 — Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio
Art. 61. Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio. Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col termine degli studi (salvo il disposto dell'art. 55) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di eta'. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma,
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 340/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.